Limiti all’accesso al regime forfetario per i residenti in Italia che hanno lavorato all’estero
Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Per l’Agenzia delle Entrate (Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 359), tale causa ostativa opera anche qualora il contribuente – residente in Italia – abbia svolto all’estero l’attività di lavoro dipendente. A tal fine, infatti, non è applicabile la Risposta n. 173/2019, in quanto riferita ad una fattispecie in cui il contribuente era residente all’estero, ivi aveva svolto la sua attività di lavoro dipendente e pertanto mancava qualunque criterio di collegamento con il territorio dello Stato italiano.
Nella situazione oggetto della Risposta n. 359/2020, invece, essendo il contribuente residente in Italia, sussiste un criterio di collegamento di carattere personale con tale Stato e in base all’art. 2, comma 2, del Tuir e dell’art. 15, paragrafo 1, della Convenzione tra l’Italia e lo Stato estero, dev’essere tassato in Italia sui redditi di lavoro dipendente prodotti nel Paese estero. Ciò a meno che il contribuente dimostri di essere fiscalmente residente nel Paese estero invocando le cosiddette tie breaker rules.