Società di persone, i rapporti giuridici pendenti alla data di estinzione si trasmettono ai soci
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2495 del codice civile (nel testo introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. A tal fine, la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Secondo un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società e i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettono ai soci e non possono essere più fatti valere dagli organi della società ormai estinta: il principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 dicembre 2019, n. 18878, depositata lo scorso 11 settembre (in linea con Cass. 22 febbraio 2010, n. 4060, e 21 dicembre 2018, n. 33278).
Per i giudici di legittimità, inoltre, la regola appena descritta si applica anche alle società di persone (Cass. 15 novembre 2016, n. 23269, e 12 luglio 2018, n. 18465).