Contributi a fondo perduto, nel calcolo del fatturato rilevano anche i contributi esclusi da Iva
Con la Risposta all’istanza di interpello 15 settembre 2020, n. 350, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della riduzione di fatturato ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del decreto “Rilancio”, con riferimento alle somme percepite per lo svolgimento di corsi di formazione che costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che pertanto non sono state oggetto di fatturazione.
In particolare, il richiamato art. 25, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, a condizione:
- che si tratti di “soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir, “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” ossia, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019 (comma 3);
- che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, “alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” (comma 4);
- ai sensi del successivo quinto comma del medesimo art. 25, l’ammontare del contributo è determinato “applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”, stabilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o compensi.
Al riguardo, con riferimento alla situazione prospettata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme in esame devono essere incluse ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo delle soglie dimensionali di cui al comma 5 dell’art. 25, sopra riportato.
Per quanto riguarda la percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi in commento, che hanno come contropartita costi d’esercizio sostenuti dall’impresa (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all’art. 85 del Tuir. Di conseguenza, le somme in questione rilevano anche ai fini del calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’art. 25 del decreto “Rilancio”.