Estesi a taxi e NCC i contributi alle attività economiche nei centri storici
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Ai sensi dell’art. 78 del “decreto agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), la seconda rata dell’Imu 2020 non è dovuta per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze;
- gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 59 del decreto prevede inoltre un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone “A” o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Al riguardo, il Ministero dei Beni culturali e del Turismo ha precisato che la misura si applica anche a taxi e NCC.
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