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In Gazzetta il decreto “Semplificazioni” convertito in legge

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 settembre 2020, n. 120 , di conversione del decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), da oggi in vigore. Tra le principali misure in materia di contratti pubblici viene prevista, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, una revisione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2021, della disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, con nuove soglie per l’affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando.

Il nuovo testo prevede inoltre che le società (Spa o Srl), sino alla data del 30 giugno 2021, possano aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti anche con maggioranze “semplificate”.

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 sarà adottata una procedura d’urgenza: il decreto, in particolare, interviene sulla procedura di consultazione della banca dati di cui all’art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui al richiamato art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011. Prevista comunque la revoca dell’agevolazione riconosciuta, nel caso in cui si accerti la sussistenza di una causa interdittiva in applicazione della normativa antimafia.

Attraverso una modifica dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), si prevede inoltre che l’impresa possa essere esclusa dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Tale regola è applicabile anche nel caso in cui la violazione sia contenuta in un accertamento non ancora divenuto definitivo, semprechè tale mancato pagamento costituisca una “grave violazione” ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo art. 80 .

Detta regola non si applica peraltro quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi “in modo vincolante” a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

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