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La scissione parziale non interrompe il Gruppo Iva se coinvolge solo le società “interne”

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La scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo Iva a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo Iva, non preclude di per sé la continuazione del Gruppo originariamente costituito: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 14 settembre 2020, n. 16.

Nella situazione descritta, quindi, la scissione non ha effetti interruttivi sul Gruppo Iva e le società che hanno già validamente optato per l’adesione al Gruppo, le cui partecipazioni vengono trasferite alla beneficiaria, rimarranno in ogni caso incluse e senza soluzione di continuità nel Gruppo Iva. Tale conclusione vale – spiega il documento in esame – sempreché la scissione:

  1. non realizzi, nella catena del controllo, l’ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti;
  2. non determini il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti coinvolti.

La soluzione proposta dall’Agenzia è in linea con i principi affermati dalle Entrate con riferimento alla liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che il Gruppo Iva è stato istituito dall’art. 1, comma 24, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che – in recepimento dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE – ha inserito nel D.P.R. 633/1972 gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. Tale regime consente di considerare come unico soggetto passivo ai fini dell’Iva l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Di conseguenza, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva.

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