Esenti da bollo le quietanze di pagamento delle sanzioni ex Legge n. 689/81
Non sono soggette ad imposta di bollo le quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti dalle violazioni amministrative previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 340 .
L’art. 5, comma 4, della Tabella, Allegato B , dispone infatti l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
Con la Risposta 10 settembre 2020, n. 330 , l’Agenzia aveva confermato l’esenzione dall’imposta di bollo delle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal Codice della strada.