Reverse charge per la locazione di immobile in Italia da soggetto estero a soggetto passivo Iva
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Sono territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 (servizi relativi ad immobili situati nel territorio dello Stato) le locazioni di fabbricati siti in Italia, effettuate da una società di diritto estero che gestisce un fondo comune di investimento immobiliare italiano, nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in Italia: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 339 .
In particolare:
- tali servizi sono soggetti all’inversione contabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, in quanto resi da un soggetto non residente, stabilito in uno Stato membro Ue, a un committente soggetto passivo, residente in Italia;
- come precisato nella Circolare n. 37/E/2011 , l’art. 17, comma 3, del decreto Iva si applica nel caso in cui le cessione di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti, tra l’altro, di cessionari o committenti che non possano essere qualificati come soggetti passivi ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;
- relativamente alla locazione di fabbricati siti in Italia, la società di diritto estero, non assumendo alcun debito d’imposta in virtù del meccanismo del reverse charge, non ha l’obbligo di utilizzare il numero di partita Iva italiano, ma dovrà utilizzare la partita Iva del Paese di stabilimento;
- i soggetti passivi italiani, committenti dei servizi, sono tenuti ad assolvere l’Iva mediante inversione contabile e a far confluire tali operazioni nelle loro dichiarazioni.
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