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Sono “redditi diversi” anche le plusvalenze da cessione di partecipazioni di società non residenti

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Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Tuir, sono redditi diversi “se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (…) c) le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’art. 5 (…) e dei soggetti di cui all’art. 73 ”, tra cui rientrano anche le società non residenti: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 344 .

La richiamata lettera c-bis, in particolare, attribuisce di fatto una natura residuale alla nozione di cessione non qualificata: si tratta di tutte le cessioni di azioni e quote che non rientrano nel sistema qualificato. Avremo quindi cessioni non qualificate nei seguenti casi:

  • partecipazioni in società di capitali fino al 20%;
  • partecipazioni in società di persone e partecipazioni in società di capitali prive del diritto di voto fino al 25%;
  • partecipazioni in enti non commerciali;
  • partecipazioni rappresentate da azioni di risparmio;
  • contratti di associazione in partecipazione il cui apporto non è superiore ai limiti di cui alla lettera c), n. 2.

Sono sempre escluse, invece, le cessioni di partecipazioni in associazioni professionali. Per quanto riguarda invece le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, si ricorda che – per effetto dell’art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir – ci si trova di fronte ad una partecipazione qualificata se si ha:

  • una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale o del patrimonio, per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
  • una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, per le altre partecipazioni;
  • e, comunque, se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in sede di assemblea ordinaria:
    a. superiore al 2%, per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
    b. superiore al 20%, per le altre partecipazioni.

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