Non sempre inutilizzabili dal Fisco gli elementi acquisiti irritualmente
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso: tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 31 gennaio 2020, n. 18410, depositata lo scorso 4 settembre.
Per gli Ermellini, in particolare, tale inutilizzabilità opera nei casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass. 11 dicembre 2011, n. 27149, 27 febbraio 2015, n. 4066, e 13 novembre 2018, n. 29132) e sempreché al contribuente sia derivato uno specifico pregiudizio (Cass. 18 aprile 2018, n. 9480).
Nell’occasione, la Suprema Corte ha inoltre affermato che l’accertamento nei confronti della persona fisica di cui all’art. 38 D.P.R. 600/73 può essere effettuato sulla base di dati comunque in possesso dell’Ufficio e sulla base dei dati relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri soggetti (nella fattispecie, l’Ufficio aveva legittimamente utilizzato i dati bancari acquisiti mediante ispezione compiuta a carico della società di cui il contribuente era amministratore).