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Tfm amministratori, quote accantonate deducibili in base al principio di competenza solo se c’è un atto scritto

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Ai sensi dell’art. 105 del Tuir, gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali; tale regola si applica anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, lettera c), del medesimo Testo Unico, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il trattamento di fine rapporto).

In base al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera c), e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di tale trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti si applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo Testo Unico, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26431).

Al riguardo, con l’ordinanza 25 febbraio 2020, n. 17367, depositata lo scorso 19 agosto, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi del richiamato art. 17, lettera c), del Tuir, l’indennità corrisposta – sia in denaro che in natura – in occasione della cessazione del mandato dell’amministratore della società e, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50, comma 1, lettera c bis), del medesimo Testo unico, ai fini Irpef sono soggette al regime di tassazione separata solo laddove l’indennità risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’avvio del rapporto (fatta salva da parte dell’Ufficio l’applicazione della tassazione ordinaria laddove quest’ultima fosse più favorevole), mentre saranno soggette al regime di tassazione ordinaria ove manchi l’atto scritto.

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