Rivalutazione di partecipazioni: chiarimenti sulla definizione di “mercati regolamentati”
L’art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti detenute alla data del 1° luglio 2020.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2020.
In merito l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello 3 settembre 2020, n. 308 , ha affertamato che non è ammessa la rivalutazione delle partecipazioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia di Borsa Italiana Spa, in quanto riconducibile ad un mercato regolamentato, e la plusvalenza deve essere quindi assoggettata alla ordinaria imposta sostitutiva (26% sulla plusvalenza realizzata).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato quanto segue:
- alla luce della Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, si ritiene che nella nozione di mercati regolamentati vadano ricompresi non solo la borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché a quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
- di conseguenza, l’elemento utile per individuare un mercato regolamentato è l’esistenza di disposizioni che ne regolamentano le modalità di accesso e di funzionamento; considerato che la normativa contenuta nel citato D.Lgs. n. 415/1996 è stata sostanzialmente trasfusa nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – TUF), ora si deve fare riferimento a tale provvedimento, anche al fine di individuare la nozione di mercato regolamentato;
- nella Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E è stato evidenziato che per “titoli negoziati nei mercati regolamentati” si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal D.Lgs. n. 58/1998, sia quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
- pertanto il Testo Unico della finanza assimila i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati, che si caratterizzano parimenti per il fatto di essere sottoposti ad un insieme di regole organiche che presiedono all’organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.