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Emergenza Covid, premio anche al dipendente impegnato in attività di protezione civile

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Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. A tal fine, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:

  1. riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  2. compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Con la Risposta all’istanza di interpello 2 settembre 2020, n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il premio in esame spetta anche al lavoratore che nel corso del mese di marzo abbia effettuato attività di protezione civile. Il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, infatti, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e pertanto il lavoratore non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, anche nelle ipotesi descritte, il lavoratore potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’art. 63 del decreto “Cura Italia” per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di protezione civile.

Per completezza, si ricorda che il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

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