Superbonus 110% , l’asseverazione va trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori. Firmato il decreto con la modulistica
Ai fini della fruizione del cosiddetto “superbonus” del 110 per cento, riconosciuto dall’art. 119, commi 1 e 2, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), l’asseverazione da parte del tecnico abilitato dev’essere compilata on-line nell’apposito portale di Enea, utilizzando gli appositi modelli.
La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, dev’essere digitalizzata e trasmessa ad Enea Enea attraverso il medesimo sito. L’asseverazione va trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, in caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
È quanto prevede il decreto “Asseverazioni”, firmato ieri dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il provvedimento precisa inoltre quanto segue:
- il tecnico abilitato è tenuto ad allegare, a pena di invalidità dell’asseverazione, una copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, nonché una copia del documento di riconoscimento;
- il massimale della polizza è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni. A tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione è adeguato. In ogni caso, il massimale della polizza non può essere inferiore a 500mila euro;
- a seguito dell’invio, il tecnico abilitato riceve una ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema;
- ferme restando le sanzioni penali previste in presenza di reati, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa.
La misura prevede anche l’emanazione del decreto “Requisiti tecnici”, destinato alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché delle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ.