Rivalutazione titoli posseduti all’1.1.2019: scaduto il 30 giugno il termine di versamento della seconda rata
Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160 ): lo prevede l’art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Al riguardo la norma precisa che:
- l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11 per cento:
- per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultavano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir, nonché per le partecipazioni non qualificate;
- per i terreni edificabili e con destinazione agricola;
- l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2020;
- sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente;
- la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2020.
In materia è intervenuta ora l’Agenzia delle Entrate, la quale – con la Risposta all’istanza di interpello 3 agosto 2020, n. 236 – ha precisato che resta fermo il termine del 30 giugno 2020 (fissato dall’art. 1, comma 1053, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019) per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi si è avvalso della procedura di rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019. A tal fine l’Agenzia conferma che la richiamata norma del decreto “Rilancio”, infatti, non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020.