Immobili sequestrati, obblighi Iva in capo all’amministratore giudiziario
| News
Con riferimento ai canoni relativi agli immobili sequestrati, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, in luogo e per conto del locatore, è l’amministratore giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico risultante dal provvedimento del giudice: è il Principio di diritto 31 luglio 2020, n. 11 .
Tale conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
- in attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e pertanto non ha la disponibilità dei medesimi;
- la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati, e quindi il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni;
- l’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.
Articoli recenti
Nuovo servizio web per l’elezione del domicilio digitale
13 Marzo 2025
Riammissione alla rottamazione quater: le FAQ
13 Marzo 2025
TFR: regole di contabilità e rivalutazione
12 Marzo 2025