Formazione obbligatoria anche per l’iscritto che non esercita ma ricopre solo la carica di sindaco
Il commercialista iscritto all’Ordine, che ricopre la carica di sindaco (effettivo o supplente) in società o enti, è tenuto a svolgere l’attività formativa obbligatoria anche qualora non eserciti la professione, neppure occasionalmente: lo ha affermato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 3 luglio 2020, n. 68/2020.
Il documento precisa infatti che, anche nella situazione descritta, l’esercizio dell’attività professionale da parte dell’iscritto si realizza nell’assunzione di incarichi professionali per lo svolgimento dei quali egli è tenuto a “mantenere alto il livello di competenza professionale e tecnica che qualifica le prestazioni fornite nell’ambito di tali incarichi”.
Tale conclusione è confermata dall’art. 8, comma 3, del Regolamento sulla formazione professionale continua, ai sensi del quale sono esonerati dagli obblighi formativi i soggetti che non esercitano neppure occasionalmente la professione.