Procedimenti svolti dagli OCC: non tutti i documenti devono essere distrutti
Al termine delle procedure svolte dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), istituiti presso gli Ordini territoriali dei commercialisti, si rende obbligatoria la distruzione dei documenti derivanti dall’accesso alle banche dati pubbliche di cui all’art. 15, comma 10, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Tutti gli altri documenti amministrativi relativi alle attività di tali organismi devono invece essere conservati: lo ha affermato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 7 luglio 2020, n. 62/2020.
Nell’occasione è stato inoltre sottolineato l’importante principio secondo cui agli OCC degli Ordini territoriali, in quanto articolazioni interne degli enti pubblici presso i quali sono costituiti, si applica la normativa generale in materia di documentazione amministrativa e conservazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.