Nulla l’iscrizione ipotecaria non preceduta dal preavviso
L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non costituisce atto di espropriazione forzata e può pertanto essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2.
Tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, dev’essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di 30 giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni; di conseguenza, l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: lo ha sottolineato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 dicembre 2019, n. 15873, depositata lo scorso 24 luglio.
Per i giudici di legittimità, infatti, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità (Cass. nn. 19667/2014, 23875/2015 e 13115/2016).