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Imposta di registro sul decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, superato il contrasto giurisprudenziale

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In materia di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 febbraio 2020, n. 15743, depositata lo scorso 23 luglio.

La pronuncia è in linea con la sentenza 10 luglio 2019, n. 18520, con la quale le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale prima esistente sulla questione della determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna o fissa, dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza fideiussoria. In particolare:

  1. secondo un primo orientamento si tratterebbe di un’operazione complessiva inscindibile, assoggettata a trattamento fiscale unitario indipendentemente dal fatto che l’obbligazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal garante, qualificato come fideiussore (Cass. 19 giugno 2014, n. 14000, 15 luglio 2014, n. 16192, 16 luglio 2014, nn. 16306, 16307 e 16308, 24 luglio 2014, nn. 16975, 16976 e 16977, 11 dicembre 2015, n. 24997, e 20 luglio 2018, n. 19365);
  2. secondo un altro orientamento è da escludere l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione complessiva, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, sconterebbe l’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna (Cass. 9 ottobre 2015, nn. 2026020261202622026320264 e 2026514 ottobre 2015, nn. 20665206662066720668 e 20669, 21 dicembre 2015, n. 25702, 16 maggio 2017, n. 12221, 19 gennaio 2018, nn. 1339 e 1341  e 2 febbraio 2018, n. 2551).

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