Sisma-bonus, opzione per la cessione del credito esercitabile anche dai forfetari
Ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli interventi di cui al precedente comma 1-quater siano realizzati su parti comuni di edifici, le detrazioni spettano rispettivamente nella misura del 75 e dell’85 per cento; tali detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per detti interventi, inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (è comunque esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari); a tal fine si rinvia al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 .
Con riferimento ai soggetti che possono esercitare dell’opzione, con la Risposta all’istanza di interpello 22 luglio 2020, n. 224 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile ad Irpef e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).
In altri termini, ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in quanto assoggettato a tassazione separata oppure che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
L’Agenzia ha infatti chiarito che l’istituto della cessione è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. Di conseguenza, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, i quali possono scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.