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Superbonus 110%, Ruffini: “In arrivo una circolare e un provvedimento attuativo delle Entrate”

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Con l’obiettivo di agevolare quanto più possibile l’applicazione delle nuove disposizioni sul superbonus introdotto dagli artt. 119 –121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), “le strutture dell’Agenzia delle Entrate sono impegnate nella:

  • pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto “Rilancio”;
  • predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia nella quale saranno raccolti le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati per metterli a disposizione dei contribuenti;
  • emanazione di una circolare interpretativa degli artt. 119 e 121 del Decreto “Rilancio”.

È quanto affermato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un’audizione che si è tenuta presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

Nel corso dell’Audizione stata inoltre annunciata la prossima emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di cessione della detrazione spettante e di esercizio dell’opzione. Nel provvedimento saranno riepilogati, in particolare, gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:

  • modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la comunicazione sarà invece trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti elementi:
    – codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione
    – tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito)
    – tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento)
    – anno di sostenimento e importo della spesa
    – ammontare della detrazione spettante
    – dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
    – codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito
    – codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per cento;
  • termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

Si ricorda che l’art. 119 del richiamato decreto “Rilancio” prevede l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

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