Requisiti per considerare “accessoria” una prestazione di servizi e applicazione del regime Iva agevolato
Con la Risposta ad istanza di interpello n. 217 del 14 luglio 2020 , l’Agenzia delle Entrate esamina il corretto trattamento Iva della gestione di aree di sosta accessorie allo svolgimento di operazioni doganali. Qualora infatti il servizio risulti accessorio alle operazioni doganali, lo stesso può essere assoggettato al regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Da quanto esposto, risulta che la prestazione all’esame, consistente nel servizio di sosta di automezzi – che nella maggior parte dei casi trasportano merci coinvolte in operazioni doganali – è collegata a un bene immobile espressamente determinato, essendo svolta in un’area attrezzata ben individuata, e si ritiene che tale area rappresenti un elemento costitutivo della prestazione stessa, “rappresentandone l’elemento centrale e indispensabile”. Ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il servizio di sosta nell’area individuata deve considerarsi territorialmente rilevante in Italia, in quanto Stato di ubicazione dell’immobile. Ai fini del corretto trattamento IVA dello stesso, occorre inoltre stabilire se ricorrono gli estremi per l’applicazione regime di non imponibilità di cui all’art. 9 del Decreto IVA.
In proposito nella risposta si ricorda che prestazione di servizi può risultare accessoria a un’operazione principale quando:
- integra, completa e rende possibile quest’ultima;
- è resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
- è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene effettuata l’operazione principale: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 luglio 2020, n. 217 (in tal senso si richiama anche la Risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E).
Per la Corte di Giustizia, inoltre, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (sentenza C-155/12, punto 22). Nell’occasione, l’Agenzia ha ricordato inoltre che per rendere individuabile la prestazione di servizio, il contribuente “può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta” (Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E).
Tale documentazione deve individuare con certezza:
- la prestazione eseguita;
- la data di effettuazione;
- le parti contraenti.
Ne deriva che, oltre all’attestazione dell’avvenuto incasso del corrispettivo, devono risultare in modo chiaro e puntuale gli elementi indicati.