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Indennità Inps di maggio: autocertificazione del calo dei redditi

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L’Inps, con circolare n. 80 del 6 luglio 2020 , ha fornito nuove istruzioni sull’indennità Covid-19 per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento, in particolare all’indennità per i liberi professionisti, l’art. 84, secondo comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), prevede l’erogazione di un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del predetto decreto). Più precisamente, la norma dispone che l’indennità in argomento spetta ai liberi professionisti:

  1. titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

L’Inps ricorda che, ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, i liberi professionisti di cui sopra, in ragione dei particolari requisiti reddituali introdotti dal comma 2 del citato art. 84 del D.L. n. 34/2020, devono presentare apposita domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti reddituali previsti.

Considerato il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i soggetti interessati possono presentare la domanda accedendo al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i canali telematici disponibili per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps. Le credenziali di accesso ai servizi sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In mancanza delle predette credenziali, il richiedente può accedere ai servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (Messaggio n. 1381/2020 ). In alternativa al portale web, le indennità Covid-19 possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

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