Tax credit “botteghe e negozi” e “locazione”: dal 13 luglio l’opzione per la cessione. Approvato il modello
È stato approvato ieri il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi, introdotto dall’art. 65 del decreto “Cura Italia”, e del credito d’imposta riconosciuto per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio”, dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.
A tal fine si precisa quanto segue:
- il modello dovrà essere trasmesso attraverso un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- nella comunicazione dovranno essere specificati alcuni dati, tra cui:
– i codici fiscali di cedente e cessionari;
– la tipologia del credito d’imposta ceduto;
– l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario;
– gli estremi di registrazione del contratto;
– la data di cessione del credito - i soggetti che hanno ricevuto il credito, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia e, dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
L’Agenzia ha inoltre reso noto che con un altro provvedimento saranno fornite le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità di cessione: i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).
Per quanto riguarda il credito d’imposta per botteghe e negozi, si ricorda che la misura:
- è stata introdotta dall’art. 65 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
- è riconosciuta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
- non si applica alle attività identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non si applica ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali;
- matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone (Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E);
- non si applica ai contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.
Per quanto riguarda invece la seconda misura (credito d’imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), si ricorda che la stessa è stata introdotta dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, tuttora all’esame del Parlamento).
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.