L’ecobonus e il sismabonus spettano a prescindere dalla tipologia di immobile, strumentale, bene merce o patrimoniale
La detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetto “ecobonus”), di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Tale conclusione opera anche con riferimento al “sisma-bonus”, cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai sensi dell’art. 16, commi 1-bis e seguenti, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34 .
Per entrambe le tipologie di incentivo, pertanto, sono fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione. Di conseguenza – ha precisato nell’occasione l’Agenzia delle Entrate – per quanto riguarda il chiarimento in esame:
- devono ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi;
- nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa erariale, semprechè “non siano sostenibili altre questioni”.
Si ricorda che i giudici di legittimità hanno più volte affermato che l’ecobonus, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi (Cass. 23 luglio 2019, n. 19815 e n. 19816 , e 12 novembre 2019, n. 29162 e n. 29164 ) oppure “su edifici riassegnati ai soci” (Cass. 12 novembre 2019, n. 29163 ).