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Il trattamento fiscale degli apporti di capitale alle fondazioni

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Ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b), del Tuir, sono considerati sopravvenienze attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”. Tale principio incontra una deroga nei successivi commi 4 e 4-bis del medesimo articolo, per effetto dei quali:

  1. non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni;
  2. la rinuncia dei soci ai crediti non si considera sopravvenienza attiva solo fino a concorrenza del relativo valore fiscale.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 22 giugno 2020, n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. se da un lato l’art. 88, comma 4, del Tuir si applica anche agli apporti di capitale operati dai fondatori nell’ambito della fondazione, dall’altro il principio della totale irrilevanza fiscale è limitato agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
  2. concorrono invece alla formazione del reddito le liberalità e i diversi tipi di contributi finalizzati a sostenere direttamente l’attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi, a prescindere dal soggetto che le eroga.

Il documento in esame precisa inoltre che, per potersi qualificare come non commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir, un ente non deve avere come oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali. A tal fine, per “oggetto principale” si intende quello considerato essenziale ai fini della realizzazione degli scopi primari indicati dall’atto costitutivo o dallo statuto.

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