Irrilevante la dichiarazione successiva alla scadenza che migliora il punteggio ISA: i chiarimenti delle Entrate
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L’accesso al regime premiale è subordinato al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell’esito dell’applicazione degli ISA risultante dall’ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari (al riguardo si rinvia alla Risposta all’istanza di interpello 6 febbraio 2020, n. 31 ).
Di conseguenza:
- le eventuali dichiarazioni successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione che modifichino – migliorandolo – il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente, si considerano non rilevanti ai fini del regime premiale;
- se invece la dichiarazione successiva comporta un peggioramento del punteggio, tale variazione è rilevante ai fini della riduzione o perdita dei benefici premiali.
E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E, contenente chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019. Nell’occasione è stato inoltre precisato che:
- nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui al”art. 1, commi 91 e 92, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento sarà indicata nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” dei modelli ISA;
- nel caso del socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).
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