Rifiuto della fattura elettronica da parte della P.A.: le osservazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha formulato il proprio parere sullo schema di decreto del Mef che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. I giudici amministrativi, in particolare, suggeriscono di introdurre la regola secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le note di variazione ex art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo parere, i giudici di Palazzo Spada invitano inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’inserimento delle ipotesi tassative di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, a eseguire un costante monitoraggio sul funzionamento a regime della nuova disciplina, “data la delicatezza della materia fiscale ed anche al fine della necessaria predisposizione della verifica di impatto della regolamentazione”.
Si ricorda che l’art. 15-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha aggiunto la lettera g-ter all’art. 1, comma 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Per effetto della nuova disposizione, con apposito decreto ministeriale sono definite tra l’altro le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.