Fraccaro: “In arrivo il reddito energetico”
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha annunciato l’imminente introduzione del “reddito energetico”, che – ha affermato – “consentirà l’installazione senza costi di pannelli fotovoltaici per i cittadini più in difficoltà”.
Si ricorda che l’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede l’incremento al 110 per cento della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, anche per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici ed installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima aliquota di detrazione spetta anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, non ancora adottati, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa – come accennato – agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.