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Per la Corte Costituzionale le Poer delle Agenzie fiscali sono legittime

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Sarà pubblicata nelle prossime settimane la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar del Lazio sull’istituzione delle posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione (POER) previste dalla Legge n. 205/2017 nell’ambito delle Agenzie fiscali.

Le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (POER) non sono qualificabili come posizioni dirigenziali, a differenza di quelle oggetto della precedente sentenza n. 37/2015, che aveva dichiarato incostituzionale le disposizioni sul conferimento di incarichi dirigenziali mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

Pertanto non è stato violato il principio dell’accesso per concorso ai pubblici uffici. In merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con l’ordinanza 16 marzo 2020, n. 55 , la Consulta aveva disposto la restituzione degli atti al Tar del Lazio. Tale norma, ormai superata, prevedeva la possibilità di delegare, nei limiti ivi stabiliti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, le funzioni dirigenziali ai titolari di posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2016.

Successivamente è entrato in vigore l’art. 1, comma 323 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha differito tale termine (già oggetto di precedenti proroghe) al 30 aprile 2019; di conseguenza, le Agenzie fiscali non possono più avvalersi del meccanismo stabilito con il richiamato art. 4-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78.

Per il Tar del Lazio, la norma censurata avrebbe dovuto contrastare:

  1. l’art. 77, comma 2, della Costituzione “per l’estraneità della norma censurata – precisa un comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale – alle altre disposizioni del decreto-legge in cui risulta inserita”;
  2. gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, per violazione del principio del pubblico concorso in quanto consentirebbe ai funzionari delle Agenzie fiscali l’accesso a un ruolo diverso dal proprio (quello dirigenziale) senza avere superato un concorso pubblico e aperto;
  3. l’art. 136 della Costituzione, per l’elusione del giudicato costituzionale della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37 .

Si ricorda che la Corte di Cassazione (sentenze 9 novembre 2015, nn. 22800, 22803 e 22810) aveva chiarito che gli atti firmati dai dirigenti incaricati senza concorso e dai soggetti da essi delegati sono validi, attesa la tassatività delle cause di nullità, le quali non richiedono che il delegante o delegato siano dirigenti, prescrivendo invece che l’avviso di accertamento debba essere sottoscritto, a pena di nullità, dal “capo ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e considerato che gli impiegati della carriera direttiva sono quelli della terza area team e quindi non dirigenti.

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