Immobili, lo scostamento tra mutuo e prezzo indicato dal venditore legittima la rettifica del corrispettivo
Nel settore immobiliare è legittima la rettifica dei corrispettivi dichiarati qualora si registri uno scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 febbraio 2020, n. 10726, depositata lo scorso 5 giugno (così, da ultimo, anche Cass. 10 ottobre 2019, n. 25510; si veda anche Cass. 21 dicembre 2016, n. 26485), oppure qualora l’esito del raffronto con i valori O.M.I. si combini con altri elementi, tra i quali la descritta difformità tra il prezzo e il maggiore importo del mutuo (Cass. 20 aprile 2016, n. 7857).
Per i giudici di legittimità, inoltre, in materia di accertamento induttivo del reddito d’impresa, con l’abrogazione dell’ultimo periodo della lettera d) del primo comma dell’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha effetto retroattivo, è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicché la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (così, Cass. 26 settembre 2014, n. 20429; si veda anche Cass. 18 novembre 2016, n. 23485).