Iva, per la qualificazione dell’operazione non è decisivo il costo del materiale e dei lavori
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Nell’ambito dei contratti internazionali, al fine di chiarire se una determinata attività rientra tra le cessioni di beni (ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o tra le prestazioni di servizi (ai sensi del successivo art. 3), occorre fare riferimento ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia Ue con le sentenze 29 marzo 2007, causa C-111/05, e 27 ottobre 2005, causa C-41/04: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 giugno 2020, n. 166. In particolare, con la prima delle due pronunce citate gli eurogiudici hanno ribadito che:
- “quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono anzitutto prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione considerata per determinare, da un lato, se ci si trovi di fronte a due o più prestazioni distinte o ad un’unica prestazione e, dall’altro, se, in quest’ultimo caso la detta prestazione unica debba essere qualificata come cessione di beni o come prestazione di servizi” (punto 21 della sentenza);
- da un lato, “ciascuna operazione dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e (…) dall’altro, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (…)”;
- di conseguenza – ha precisato la Corte di Giustizia – “occorre, in primo luogo, individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca al suo cliente più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione” (punto 22);
- per quanto riguarda i criteri da adottare ai fini della individuazione dei cosiddetti “elementi predominanti” di una determinata prestazione mista o composita, i giudici comunitari hanno chiarito che “se è vero che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tener conto nel qualificare l’operazione di cui alla causa principale, è altrettanto vero (…) che il costo del materiale e dei lavori non deve, da solo, assumere un’importanza decisiva” (punto 37).
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