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Liquidazione Iva di gruppo, il credito “ripristinato” resta nella disponibilità della controllante

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Ai fini della compensazione nell’ambito di una procedura di liquidazione Iva di gruppo, le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva della società controllante o delle controllate, che vengono compensate in tutto o in parte con i debiti Iva delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, devono essere garantite ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (così dispone l’art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979). La garanzia, quindi, è un presupposto della validità della compensazione, in difetto della quale quest’ultima non si perfeziona. In tal caso:

  1. l’Agenzia delle Entrate, procede al recupero, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in capo alla società controllante degli importi indebitamente utilizzati in compensazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni;
  2. si applica l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora la garanzia venga presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Per effetto della regolarizzazione della violazione, il credito ripristinato resta nella disponibilità della controllante. Ne deriva che, in presenza di atti di recupero, è la controllante – una volta definito l’atto – l’unica legittimata al ripristino del credito: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 4 giugno 2020, n. 164. Tale conclusione è confermata dalle istruzioni alla compilazione del Modello Iva 2020, laddove viene chiarito che il rigo VW40 – dove vanno indicate le somme riversate in seguito ad atti di recupero – deve essere compilato dalla capogruppo nel caso in cui siano stati emessi atti di recupero nei confronti di quest’ultima per indebito utilizzo in compensazione di crediti del gruppo esistenti ma non disponibili.

Per quanto riguarda infine l’ambito di applicazione della garanzia, si rinvia all’art. 38-bis del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

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