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Bonus Covid-19 e assegno di invalidità cumulabili: entro il 3 giugno la domanda per l’indennità di marzo

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Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio) ha disposto, con gli artt. 75 e 86 , la cumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222/1984, con le indennità per il sostegno al reddito legate all’emergenza Covid-19, sia quelle erogabili per i mesi di aprile e maggio 2020, sia il bonus da 600 euro relativo al mese di marzo previsto dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 ). Lo ha ricordato l’Inps con il Comunicato Stampa 26 maggio 2020, precisando altresì che:

  • chi ha avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo;
  • i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità Covid-19 di marzo possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto “Rilancio”), tramite l’apposito servizio.

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