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Quasi 400mila le richieste di finanziamenti al Fondo Centrale di Garanzia

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Con un comunicato stampa diffuso ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti alcuni dati sulle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19. Dal documento emerge tra l’altro che ammonta a 2,4 milioni il numero di richieste di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di 250 miliardi.

Sono invece quasi 400mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentate al Fondo Centrale di Garanzia. Attraverso “Garanzia Italia” di Sace, infine, sono state concesse garanzie per 204 milioni di euro, su 27 richieste ricevute.

Si ricorda che l’art. 13 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) prevede che fino al 31 dicembre 2020:

  1. la garanzia rilasciata attraverso il Fondo di Garanzia per le Pmi possa essere concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa sia elevato a 5 milioni di euro;
  3. siano ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  4. la percentuale di copertura della garanzia diretta sia incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
  5. la percentuale di copertura della riassicurazione sia incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
  6. la riassicurazione possa essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
  7. siano ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

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