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Valida la notifica all’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi, anche se diverso dalla residenza

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Ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da un’apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica, con modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In merito all’interpretazione di tale disposizione, con l’ordinanza 29 gennaio 2020, n. 9441, depositata lo scorso 22 maggio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che l’indicazione del domicilio fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi equivale ad elezione di domicilio. Pertanto gli atti erariali devono essere notificati presso quest’ultimo, anche in caso di non coincidenza con il luogo di residenza (in tal senso si richiamano altresì le pronunce della Suprema Corte 4 giugno 2008, n. 1428014 dicembre 2016, n. 25680, e 11 novembre 2015, n. 23024).

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