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Ecobonus e sismabonus anche per gli edifici “collabenti” (categoria catastale F/2)

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Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai fini del sismabonus è necessario che dal titolo amministrativo risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente, e non in un intervento di nuova costruzione. Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori. Anche ai fini dell’ecobonus è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano “esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 22 maggio 2020, n. 138, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”): infatti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente (in tal senso si richiama la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E). Anche per le unità collabenti, comunque, dev’essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Anche con la Risoluzione 27 aprile 2018, n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi al sismabonus, sempreché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e che concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

Si ricorda infine che:

  1. la destinazione F/2 – Unità collabenti, è attribuibile per gli immobili che riguardano sia abitazioni sia fabbricati produttivi, quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale;
  2. con la Nota n. 29439/2013, la Direzione centrale catasto e cartografia ha chiarito che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile;
  3. il Comune ha facoltà di produrre sempre, anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie F/3 – Unità in corso di costruzione ed F/4 – Unità in corso di definizione, segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  4. le unità immobiliari collabenti, iscritte nella categoria catastale F/2, non determinano l’obbligo di versamento dell’Imu e della Tasi.

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