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Reddito di Emergenza, è possibile presentare la domanda

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È attivo il servizio per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Emergenza, introdotto dall’art. 82 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19: lo ha reso noto l’Inps attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. A breve sarà emanata una circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la misura è riservata ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti:
    – residenza in Italia;
    – valore del reddito familiare, nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio;
    – valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
    – valore Isee inferiore a 15mila euro;
  2. il beneficio ammonta a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, fino a un importo massimo di 800 euro;
  3. la domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020, utilizzando un apposito modello predisposto dall’Inps e secondo le modalità stabilite dal medesimo ente. L’istanza potrà essere presentata anche presso i Caf convenzionati con l’Inps, nonché tramite i patronati;
  4. il Reddito di Emergenza non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente percepisca (o abbia percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27 , 28 , 29 , 30 , 38 o 44  del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”), o sia titolare di pensione (purché non di invalidità) o di un rapporto di lavoro dipendente ovvero sia percettore di reddito di cittadinanza;
  5. non possono accedervi i soggetti:
    – in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
    – ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

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