Provvedimenti cautelari, registro non in termine fisso sulle pronunce di improcedibilità del reclamo
Non è soggetto ad imposta di registro in termine fisso il provvedimento giudiziario che dichiara l’improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex art. 669-terdecies del codice di procedura civile: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello di consulenza giuridica 21 maggio 2020, n. 6.
Per effetto della citata norma del codice di rito civile, contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Il collegio, convocate le parti, emette un’ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.