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Innovation manager, pubblicato il quarto elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

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Con il Decreto direttoriale 19 maggio 2020 è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico il quarto elenco delle domande di accesso ai voucher Innovation Manager, di cui all’Allegato B del Decreto direttoriale 20 dicembre 2019, ammesse all’agevolazione.

Con il D.M. 7 maggio 2019 era stata dettata la disciplina relativa a tale misura, che consiste nel riconoscimento di voucher alle Pmi per l’acquisto di consulenze nell’ambito di Industria 4.0 (art. 1, commi 228230 e 231, della legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145). In particolare, i contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere:

  • i processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0”;
  • i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

Sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sono micro, piccole o medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  2. non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
  3. hanno la sede legale e/o un’unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  4. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  5. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  6. non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

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