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La Cassazione conferma la detraibilità dell’Iva a prescindere dalla dichiarazione annuale

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Anche in mancanza della dichiarazione annuale Iva, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – dev’essere riconosciuta qualora siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione: il principio, espresso dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 8 settembre 2016, n. 17757, è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria con l’ordinanza 29 gennaio 2020, n. 8920, depositata lo scorso 14 maggio.

Alle medesime conclusioni la Cassazione era approdata più volte, anche recentemente: con l’ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3751, ad esempio, veniva confermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione Iva dev’essere riconosciuto anche in caso di violazione di requisiti formali di cui agli articoli 18 e 22 della Direttiva n. 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro Iva acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938, e 8 settembre 2016, n. 17757). Condizione determinante il diritto alla detrazione dell’imposta è innanzitutto quella dell’inerenza dell’operazione all’attività del soggetto (impresa, arte e professione): la detrazione deve cioè riguardare l’Iva assolta o dovuta dal contribuente per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività imprenditoriale o professionale. Per detrarre l’Iva è necessario inoltre che la stessa sia stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa, a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ha ricevuto il servizio. Sull’argomento si segnala infine Cass. 6 novembre 2019, n. 28571.

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