Per l’omessa notifica della cartella si può agire indifferentemente verso l’ente impositore e il concessionario
Il contribuente che impugna una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione o anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 3 dicembre 2019, n. 8915, depositata lo scorso 14 maggio.
La pronuncia è in linea con l’orientamento ormai consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità (al riguardo si segnalano Cass. 25 luglio 2007, n. 16412 , 7 maggio 2014, n. 9762, 24 aprile 2015, n. 8370, 28 aprile 2017, n. 10528, 4 magio 2018, n. 8295, e 8 novembre 2017, n. 26433). Per gli Ermellini, infatti, il litisconsorzio sussiste solo laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura civile.