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Cooperative compliance, nel 2020 e 2021 ammessi anche i contribuenti con volume d’affari non inferiore a 5 miliardi

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Per gli anni 2020 e 2021, sono ammessi al regime dell’adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 i contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi di euro: lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto del 30 marzo 2020 , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 128/2015, ai sensi del quale con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

Si ricorda che con il Provvedimento direttoriale 26 maggio 2017, n. 101573 , l’Agenzia delle Entrate aveva dettato la disciplina del regime di adempimento collaborativo, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 6 della Legge 11 marzo 2014, n. 23).

Detto regime:

  1. è stato predisposto al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cioè il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento);
  2. si sostanzia in forme di interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto – compresa l’anticipazione del controllo – finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali;
  3. comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria.

Il provvedimento in esame, in particolare:

  • individua nell’ufficio “Cooperative compliance” della Direzione Centrale Accertamento il soggetto competente in via esclusiva per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e articoli 51, comma 2, e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • stabilisce gli obblighi in capo all’Amministrazione fiscale (collaborazione, correttezza e trasparenza);
  • introduce il principio di “certezza preventiva”;
  • fissa i doveri del contribuente nell’ambito della cooperative compliance;
  • disciplina lo svolgimento della procedura;
  • individua le ipotesi di esclusione dal regime.

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