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Imprese sociali, il Ministero del Lavoro fissa i vincoli di devoluzione del patrimonio residuo

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Qualora un’impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo attenendosi al combinato disposto dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dell’art. 6 del D.M. 27 aprile 2018, n. 50: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Nota 4 maggio 2020, n. 3979 .

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai sensi del citato quinto comma dell’art. 12 , D.Lgs. n. 112/2017, in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto – nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile – il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni o ai fondi di cui all’art. 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. Tale regola non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  2. con il richiamato D.M. n. 50/2018 – emanato in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 – sono state stabilite le modalità attraverso le quali le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.

In particolare, il provvedimento prevede – con effetto dal 3 luglio 2018 – che in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della devoluzione del patrimonio l’organo di amministrazione dell’impresa sociale debba notificare al Ministero stesso, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione. Contestualmente è stato abrogato il D.M. 24 gennaio 2008.

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