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Da Confprofessioni le linee guida per la salute e sicurezza negli studi professionali

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Dopo la formulazione del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020, Confprofessioni ha fornito le linee guida per garantire la salute e la sicurezza di dipendenti e clienti negli studi professionali, dettando disposizioni sulla sanificazione dei luoghi di lavoro, la corretta informazione del personale, gli strumenti di protezione individuale, la gestione degli spazi.

Le linee guida, che applicano i contenuti del predetto Protocollo , sono indirizzate agli studi professionali operativi nelle aree economica, tecnica e giuridica che richiedono gli stessi accorgimenti perché presentano i medesimi profili di rischio.

Il documento sintetizza in particolare dodici punti di attenzione:

  1. Informazione: il datore di lavoro è tenuto a informare tutti i lavoratori in merito alle disposizioni delle Autorità, come l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o di mantenere la distanza di sicurezza nello studio;
  2. Modalità di ingresso in studio: il datore di lavoro può, prima dell’accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
  3. Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni: è utile ricevere sempre per appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto;
  4. Pulizia e sanificazione dello studio: nello studio va assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in particolare occorre garantire la pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici. Devono essere utilizzati detergenti a base di alcool;
  5. Precauzioni igieniche personali: lo studio deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di alcool per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni anche grazie a specifici dispenser;
  6. Dispositivi di protezione individuali: lo strumento di base per la prevenzione del contagio è la mascherina chirurgica;
  7. Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori, etc.): l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
  8. Organizzazione del lavoro: l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orario;
  9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti: è necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo indispensabile. È preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove necessarie, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione;
  11. Gestione di una persona sintomatica in studio: una persona presente in studio che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti;
  12. Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS: la sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e (se presenti) i RLS/RLST.

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