In caso di sostituzione nella gestione del fondo la Sgr subentrante assume la stessa posizione della sostituita
Con la Risposta all’istanza di interpello 4 maggio 2020, n. 124 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti ai fini Iva del subentro di una Sgr (società di gestione del risparmio) ad un’altra Sgr nela gestione di un fondo immobiliare.
In linea generale è stato affermato che in caso di sostituzione nella gestione di un fondo la società di gestione subentrante assume la stessa posizione della Sgr sostituita; di conseguenza, qualora tale sostituzione avvenga nel corso dell’anno, il credito Iva fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla Sgr subentrante, la quale ha l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva indicando nel modulo relativo al fondo tutte le operazioni riferibili alla gestione dello stesso, comprese quelle poste in essere nella frazione d’anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione.
Nello stesso modulo, deve essere indicato (rigo VA4, campo 3) anche il numero di partita Iva della Sgr sostituita. E’ stato inoltre affermato che il credito Iva pregresso del fondo può, alternativamente:
- rimanere nella disponibilità della Sgr sostituita (salvo regolare le poste finanziarie), confluendo nell’eccedenza annuale Iva (sez. III del quadro VL modulo 1), che può essere utilizzata in compensazione per effetto dell’art. 8, comma 2, del D.L. 351/2001, oppure essere chiesta a rimborso;
- confluire nelle liquidazioni periodiche della Sgr subentrante, al netto degli utilizzi già effettuati dalla socetà di gestione sostituita.
Al riguardo l’Agenzia rileva peraltro che – posto che nel quadro VL non è possibile dare autonoma evidenza di tale credito Iva in quanto può essere dichiarato solo il credito complessivamente maturato dalla Sgr come risultante dalla precedente dichiarazione, è la società subentrante a dover attestare l’esistenza contabile del credito Iva di spettanza del fondo.
A tal fine occorrerà produrre la documentazione idonea all’ufficio competente entro il termine previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.