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Per lo scioglimento della comunione non occorre una formale osservanza dell’art. 789 c.p.c.

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L’art. 789 del codice di procedura civile detta le regole da seguire nello scioglimento della comunione: predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, suo deposito in cancelleria e fissazione dell’udienza di discussione dello stesso.

Ora, con l’ordinanza 12 novembre 2019, n. 8193, depositata lo scorso 27 aprile, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che non occorre una formale osservanza di tali regole, essendo sufficiente che il giudice istruttore faccia proprio (eventualmente anche in forma implicita) il progetto approntato e depositato dal consulente tecnico d’ufficio (Ctu) così come non è necessaria la fissazione dell’apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione.

La tesi esposta nell’occasione è in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (in tal senso si segnalano, ad esempio, Cass. nn. 7525/1983, 242/2010 e 13621/2017).

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