Fonti rinnovabili, approvato il modello di comunicazione per il cumulo tra incentivi GSE e “Tremonti ambiente”
Ai sensi dell’art. 36 del decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con la “Tremonti-ambiente” – cioè il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da Pmi, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. A tal fine, occorre:
- presentare, entro il 30 giugno 2020, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- versare gli importi dovuti entro la medesima data (è esclusa la compensazione).
Ora, in attuazione del richiamato art. 36 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, è stato emanato il Provvedimento direttoriale 6 marzo 2020, n. 114266/2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate:
- ha approvato, con le relative istruzioni, il modello da utilizzare per la comunicazione;
- ha precisato che:
- nella citata comunicazione il contribuente è tenuto ad indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, e ad assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che – dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute – sono sospesi dal giudice;
- l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
- in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti.