Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale sulla forma del patto fiduciario
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario: lo hanno affermato – a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale – le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 28 gennaio 2020, n. 6459, depositata lo scorso 6 marzo.
Per i giudici di legittimità, inoltre, la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario. In tale situazione, infatti, si realizza – ai sensi dell’art. 1888 del codice civile – una astrazione processuale della causa, con il conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 1888 c.c.:
- il contratto di assicurazione dev’essere provato per iscritto;
- l’assicuratore è tenuto a:
- rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto;
- rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.